STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MINISTERI BIBLICI IN MISSIONE”
DENOMINAZIONE
Art. 1 – É costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia (Codice Terzo Settore) l’Associazione di Promozione Sociale “MINISTERI BIBLICI IN MISSIONE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, in breve “MBM – APS”. L’associazione non riconosciuta è apartitica, apolitica e aconfessionale.
SEDE E DURATA
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in SELARGIUS, Via Campi Elisi 90, C.A.P. 09047. L’eventuale variazione di sede legale all’interno del Comune deliberata dall’Assemblea degli associati non comporta variazione statutaria. Di detta modifica deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui risulti iscritta.
Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea degli
associati.
SCOPO
Art. 4 – L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’associazione, ispirandosi ai valori e agli insegnamenti contenuti nella Bibbia, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs n.117/2017;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
3. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ex L. 166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Per il raggiungimento degli scopi sociali e le azioni sopra esposte l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti attività:
– organizzazione di iniziative, quali conferenze, giornate di studio, convegni ecc., per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali, culturali e religiose, incoraggiando il dialogo, la pace tra i popoli, l’amore verso il prossimo;
– organizzazione e partecipazione, diretta o indiretta, a fiere, mostre, attività pubbliche/private o altre manifestazioni relative alle questioni di interesse dell’associazione;
– produzione, divulgazione di pubblicazioni editoriali e opere audio-visive (DVD, documentari,
filmati, videoclip, libri, riviste, ecc.) sui temi propri dell’associazione;
– attività di supporto morale, spirituale e psico-fisico per persone afflitte da disagi sociali, famigliari, emotivi e fisici;
– organizzazione di attività sportive dilettantistiche, anche verso persone con disabilità, comprese scuole di formazione sportiva, tornei amatoriali di qualsiasi disciplina sportiva, attività aggregative che abbiano lo sport come elemento comune di unione;
– organizzazione di viaggi turistici che abbiano lo scopo primario di condurre i turisti a visitare i luoghi indicati nella Bibbia, situati principalmente sul territorio italiano, ma anche all’estero, con il fine di formare, spiegare e diffondere la cultura biblica in Italia, evitando esplicitamente l’esercizio, tra le attività associative, di attività di culto e religione;
– attività di distribuzione gratuita di alimenti e/o vestiario verso persone disagiate e/o nel bisogno, tra cui migranti, rifugiati politici, orfani;
– corsi di lingua volti al reinserimento lavorativo e sociale;
– corsi di lingua, musica, e altre discipline rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione alle persone affette da disabilità;
– collaborazione con altri enti, associazioni e/o terzi in genere, che hanno finalità analoghe, per la realizzazione di iniziative;
– costituire delegazioni, filiali, unità locali e affini in tutto il territorio italiano, al fine di ampliare e implementare le attività istituzionali esposte nel presente statuto;
– ogni altra attività ed iniziativa secondaria e strumentale alle attività di interesse generale,
come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
– attività di raccolta fondi, poste in essere anche forma organizzata e continuativa impiegando
sia risorse proprie che di terzi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni, coi quali riterrà utile avere collegamenti.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 5 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
quote e contributi degli associati;
eredità, donazione e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito altresì dai beni acquistati con tali finanziamenti.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 – L’Associato che per qualunque motivo cessi di appartenere all’Associazione, vigendo il principio di intrasmissibilità della quota (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o contributo associativo e della non rivalutabilità della stessa, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento dei fini statutari, e non potrà essere diviso fino allo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette e/o differite.
Art. 7 – L’esercizio finanziario va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 6 mesi dal termine dell’esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
SOCI
Art. 8 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli.
Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni,
le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione. E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
I soci dovranno contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzo degli organi direttivi, dovranno altresì astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota sociale annuale. Tale quota potrà essere modificata dal Consiglio Direttivo.
È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità ed operatività della partecipazione alla vita associativa. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 9 – I Soci sono suddivisi in:
FONDATORI – coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e che risultano menzionati nell’Atto Costitutivo;
ORDINARI – coloro che, condividendo gli scopi istituzionali e statutari dell’associazione, si impegnano per il
loro raggiungimento;
Tutte le tipologie di soci versano la quota associativa nelle modalità, entro la scadenza e per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. E’ espressamente specificato che le diverse classificazioni dei soci non comportano disparità di trattamento in merito ai diritti e ai doveri degli stessi verso l’associazione.
Art. 10 – La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda. Gli Associati versano annualmente le quote determinate dal Consiglio Direttivo pena la perdita del diritto ad esserne socio.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché a collaborare alla realizzazione delle attività associative avvalendosi l’associazione in via prevalente dell’apporto personale, libero e gratuito dei soci.
Art. 11 – I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e ad usufruire delle strutture dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno.
I Soci maggiori d’età hanno inoltre diritto ad esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I Soci hanno anche diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il
diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Il volontario ha comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
Art. 12 – La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
– dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
– decesso dell’associato;
– decadenza, e cioè perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
– inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’Associato che:
– sia inadempiente degli obblighi derivanti dal presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera adottata dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro cinque mesi dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 – Gli organi dell’Associazione sono:
A) l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente del Consiglio Direttivo;
D) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
E) il Comitato tecnico-scientifico, organo facoltativo;
F) l’Organo di Controllo, organo da nominarsi ai sensi di legge.
Nessun compenso spetta a coloro che rivestono cariche sociali, per l’espletamento del loro compito, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell’adempimento dello stesso.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, di cui al precedente art. 10.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 14 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le norme poste dal presente Statuto e col pagamento della quota associativa annuale.
Art. 15 – L’Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, e comunque almeno una volta all’anno, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo.
L’Assemblea può essere altresì convocata nel caso in cui almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta scritta.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita e quindi atta
a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo delega, della metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, che dovrà essere effettuata a partire dal giorno successivo alla prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e quindi atta a deliberare con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega. Qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un’ora dall’orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati mediante delega. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Per le modifiche statutarie, l’eventuale alienazione di beni immobili e per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, è sempre necessaria l’approvazione da parte dei tre quarti degli associati.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere spedito, a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax, o anche a mezzo posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere il relativo ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
Tale spedizione si ritiene correttamente eseguita se trasmessa all’indirizzo, al numero di fax o all’indirizzo email di ciascun associato come risultano dagli elenchi tenuti dall’Associazione.
Spetta a ciascun associato notificare ogni eventuale variazione dei propri recapiti, manlevando l’Associazione da qualsiasi segnalazione a recapiti non più in essere e non puntualmente comunicati.
Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
Gli associati impossibilitati a partecipare alle Assemblee potranno delegare per iscritto un rappresentante,
che sia a sua volta però membro dell’Associazione. Ogni delegato potrà rappresentare solo un socio assente.
Art. 16 – L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dal termine dell’esercizio. Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio Sindacale;
b) provvede all’eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio Sindacale o
dei suoi singoli componenti;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e la programmazione delle attività dalla stessa promosse;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci
previa comunicazione al Presidente;
f) delibera in merito ai rimborsi spese del comitato tecnico-scientifico, ove nominato, e alle modalità di erogazioni degli stessi.
In seduta straordinaria:
i. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
ii. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
iii. delibera sull’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune; Inoltre, delibera su tutto quant’altro a lei demandato per legge.
Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, viene presieduta dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità della costituzione dell’Assemblea stessa,nonché la regolarità delle eventuali deleghe.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea.
Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE
Art. 18 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, scelti tra gli associati ed eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ove ancora presenti, almeno un membro del Consiglio Direttivo sarà scelto tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Vice Presidente viene ricoperta dal Tesoriere, che provvederà a svolgere entrambe le funzioni.
Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio (indicativamente entro 20 giorni) l’Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Art. 19 – Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Questi ultimi rientrano tassativamente nelle competenze dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma tre volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, la quale può svolgersi sia in un luogo fisico che in teleconferenza, tramite utilizzo di strumenti informatici e telematici atti a rendere possibile la comprensione degli argomenti trattati nonché le relative deliberazioni.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale a cura di un Segretario nominato dai presenti. Detto verbale verrà sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Art. 20 – Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell’Associazione e i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati.
Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private nazionali ed internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Centro.
Il Presidente può rappresentare l’associazione nell’apertura, chiusura e modifica di rapporti con istituti di credito, quali conti correnti, investimenti, finanziamenti e ogni altro contratto si rendesse necessario. Il Presidente può delegare ad altri membri specifiche attribuzioni, da esercitarsi a tempo determinato.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO – VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
Art. 21 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi ne sia impedito.
Il Segretario compila i verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci e tiene aggiornato il libro degli aderenti all’Associazione. Inoltre, su indicazioni del Presidente, provvederà all’invio delle convocazioni delle assemblee dei soci e/o all’invio di qualsivoglia informazione fra i membri dell’Associazione.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione. Tiene idonea contabilità, custodendo registri contabili, fatture, ecc. Predispone il bilancio consuntivo solo dal punto di vista contabile, con relative relazioni da presentare all’Assemblea ordinaria.
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Art. 22 – Il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, è formato da esperti di chiara competenza che collaborino con istituti universitari, laboratori e enti indipendenti sia in Italia che all’estero. Esso è formato da un minimo di 3 (tre) membri – anche scelti tra i soci – e si impegnano a prestare la propria opera a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese deliberato ed erogato secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
Il Comitato opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività legate alle attività del Consiglio Direttivo mediante la ricerca necessaria per la conduzione di determinati progetti, suggerisce l’implementazione di nuovi avanzamenti tecnologici innovativi e sviluppa ricerche su argomenti specifici.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 23 – L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i
propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
L’Organo di Controllo, ove e se nominato:
● vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
● attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto;
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Art. 24 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ovvero presso i consulenti di cui si avvale l’associazione, devono essere messi a disposizione dei soci che potranno chiederne visione ai componenti il Consiglio Direttivo per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
PERSONALE RETRIBUITO
Art. 25 – L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione di promozione sociale.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 26 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
FORO COMPETENTE E NORMA FINALE
Art. 27 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l’Associazione, da o contro il Consiglio Direttivo e suoi Consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra
le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
Art. 28 – Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.